martedì 11 dicembre 2007

Aria più pulita nelle città europee: il PE approva la nuova Direttiva


Spacciau bobboi, forse, per le città, come Cagliari, che di aria pulita non ne vogliono sapere. Il Parlamento europeo ha adottato definitivamente la Direttiva volta a evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e a definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente. A tal fine prevede una valutazione e una gestione della qualità dell'aria sulla base di criteri e valori comuni per inquinanti quali il biossido di zolfo o di azoto, il monossido di carbonio e l'ozono. Ma anche il particolato PM10 e, per la prima volta, le polveri sottili (PM2,5). La Direttiva dovrà adesso essere trasposta in legge anche dal Governo italiano. Sarà inevitabile, per tutte le città italiane adottare misure CONCRETE rivolte a diminuire l'inquinamento. Tra un pò tutti i comuni saranno costretti ad organizzarsi per ridurre drasticamente l'inquinamento urbano e, FORSE, FINALMENTE AVREMO LE NOSTRE PISTE CICLABILI!!!
Approvando con 619 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati dal relatore Holger KRAHMER (ALDE/ADLE, DE) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato in via definitiva della nuova direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. Questa riunirà in un solo testo i cinque strumenti giuridici vigenti, integrando gli ultimi sviluppi in ambito medico e scientifico nonché le esperienze più recenti acquisite negli Stati membri sulla qualità dell'aria e rivedendo in profondità le disposizioni attuali. La direttiva potrà quindi entrare presto in vigore e gli Stati membri avranno due anni per adottare le disposizioni volte recepirla nell'ordinamento nazionale.
La direttiva intende «evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente», ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso. Si tratta, più in particolare, di combattere «alla fonte» l'emissione di inquinanti e di definire misure più efficaci a livello locale, nazionale e comunitario. Ha inoltre lo scopo di valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni, nonché ottenere informazioni per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie. Mira poi a garantire che le informazioni siano messe a disposizione del pubblico ed a incoraggiare una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
Valutazione dell'inquinamento e punti di campionamento
Gli Stati membri dovranno istituire zone e agglomerati in tutto il loro territorio in cui realizzare attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria. Un allegato della direttiva fissa le soglie di valutazione superiore e inferiore applicabili al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio. Ciascuna zona e agglomerato dovrà essere classificata/o in base a dette soglie di valutazione. Delle disposizioni e delle soglie particolari sono fissate per l'ozono.
La direttiva definisce poi i criteri per stabilire l'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione di tali sostanze. La Commissione dovrà garantire un'applicazione uniforme nell'insieme dell'UE dei criteri relativi alla scelta dei punti di campionamento. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, dovranno essere installati punti di campionamento nelle zone urbane e negli agglomerati (intorno ai 250.000 abitanti), ma anche nelle zone rurali dev'essere previsto un punto di campionamento ogni 100 000 km2. Gli Stati membri dovranno provvedere affinché i livelli delle sostanze non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti a partire dalle date previste. La direttiva fissa peraltro le "soglie di allarme" applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nonché dei "livelli critici".
Superamento dei limiti
Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri devono predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di rientrare nei parametri stabiliti. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, il piano per la qualità dell'aria dovrà stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia «il più breve possibile». Il piano per la qualità dell'aria potrà inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi di popolazione sensibili, compresi i bambini.
Valori limite per le polveri più sottili e pericolose (PM 2,5)
Il materiale particolato sottile (PM2,5 ) ha un impatto molto negativo sulla salute umana. Ma ad oggi non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenta un rischio. La nuova direttiva mira ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani (siti all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale) per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria.
Tuttavia, per assicurare un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio si affianca la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-obiettivo. Gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie, «che non comportano costi sproporzionati», per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino il valore-obiettivo e assicurare che non superino il valore limite.
Il compromesso stabilisce un "valore-obiettivo" di 25μg/m3 a partire dal 2010 e un "valore limite" della stessa entità, con un margine di tolleranza pari al 20% alla data di entrata in vigore della direttiva che dovrà comunque essere ridotto costantemente per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2015. I deputati, inoltre, hanno ottenuto la fissazione di un secondo "valore limite" - questa volta «indicativo» - pari a 20μg/m3 da raggiungere il 1° gennaio 2020. D'altra parte, la Commissione dovrà riesaminare il valore limite indicativo nel 2013, alla luce delle nuove informazioni disponibili riguardo agli effetti sulla salute e sull'ambiente, della fattibilità tecnica e dell'esperienza realizzata negli Stati membri. Si tratterà anche di valutare l'opportunità di adottare valori limite «più ambiziosi».
Limiti confermati per i particolati più grossi (PM10), con deroghe
Il compromesso conferma gli attuali valori limite di 40 μg/m3 come media annua e di 50 μg/m3 come media giornaliera per i particolati PM10. Quest'ultima soglia, inoltre, non dovrà essere superata più 35 volte in un anno.
Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite fissati per il PM10, «per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri», gli Stati membri potranno derogarvi temporaneamente per tre anni. Ma solo a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell'aria e purché dimostrino «che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze».
Misure vincolanti per talune fonti di inquinamento
Un emendamento di compromesso afferma che dovranno essere esaminate in via prioritaria le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia delle norme UE sulle emissioni industriali, a limitare le emissioni dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni autorizzate a livello nazionale dei principali inquinanti e quelle legate ai rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizi, nonché le misure che trattano del contenuto di zolfo nei carburanti (compresi quelli marini). A tale proposito, la Commissione annetterà alla direttiva una dichiarazione con la quale si impegna a proporre, nel 2008, delle misure legislative volte dare seguito a questa richiesta.
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri dovranno provvedere ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate (ambientaliste, industriali, dei consumatori, ecc.) e altri organismi sanitari pertinenti, in merito alla qualità dell'aria ambiente, a tutte le decisioni riguardanti le proroghe, ad ogni esenzione e ai piani per la qualità dell'aria. Le informazioni dovranno essere rese disponibili gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguati. Gli Stati membri dovranno inoltre mettere a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla direttiva.
Sanzioni
Gli Stati membri dovranno infine determinare il regime di sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e adottare tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive».
Background - Procedura di infrazione per superamento dei limiti
Il 10 ottobre scorso, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Francia, Italia, Spagna, Slovenia e Regno Unito, dove sono stati superati i limiti fissati dall'UE per la concentrazione di anidride solforosa (biossido di zolfo, SO2) nell'aria ambiente. La Commissione ha chiesto inoltre a 23 Stati membri di inviare informazioni sui provvedimenti che adottano per ridurre il livello del PM10 o particolato e soddisfare così le norme fissate dall'UE. In circa il 70% delle città europee con almeno 250.000 abitanti vengono superati i valori limite fissati per il PM10 almeno in una zona.


Link utili
Posizione comune del Consiglio
Prima lettura del Parlamento
Rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente sull'inquinamento dell'aria 1990-2004 (in inglese)
Sito della Commissione sulla qualità dell'aria

lunedì 10 dicembre 2007

MANIFESTAZIONE CONTRO IL D-10: c'era anche un pò di CM!!!

Un grazie a Sandro per la simpatica foto...

domenica 2 dicembre 2007

Adottare una vecchia bici abbandonata; anche questa è civiltà



Oggi con mia figlia Alice rientravo da un giro in bici. Accanto alla porta di casa, vicino al cassonetto qualcuno aveva buttato una vecchia bici arrugginita tipo “Graziella”. Una bella bici, tra l'altro comodissima perché si può piegare in due. A parte la ruggine e le gomme ormai fuse era perfetta. Povera bici abbandonata! Una bici in meno è aria pulita in meno, è più motore e meno sudore, è più traffico. Una bici non si abbandona mai, sino alla fine, naturale o accidentale dei suoi giorni. Così abbiamo deciso di “adottarla” e riportarla alla vita. Abbiamo passato la domenica sera a scartavetrare e i lavori sono a buon punto. Ancora qualche giornata di lavoro e sarà di nuovo in grado di circolare, libera, felice di farsi pedalare. Mi domando come si possa abbandonare una bici in questo modo. Beh, mi direte, si abbandonano i bambini figurarsi una vecchia bici. Ma il pensiero vola inevitabilmente alla strana società in cui viviamo; in cui ormai non si ripara più nulla ma tutto si butta via e si compra il nuovo, magari con un “paghi due e prendi tre”. Sicuramente il precedente, sprecone, proprietario sarà il fiero possessore di una fiammante mountain bike. Perché? Perché si; perché così va il mondo. Ma io non mi sono sentito di insegnare a mia figlia lo spreco e l’abbandono, ho preferito spiegargli il riciclo e l’affetto per le cose vecchie e ancora buone; la sfida, l’impegno e il costo di rimettere a nuovo una cosa vecchia, per poi riusarla o regalarla, magari facendo felice chi tanto la desidera e non se la può permettere.